Estensione agli operatori sanitari dell’invio dati al sistema tessera sanitaria

Il legislatore, per permettere all’Agenzia delle Entrate di recepire i dati necessari alla dichiarazione dei redditi precompilata, con l’articolo 3 del D.lgs. 175/2011 prevede l’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche presso determinati soggetti attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

Per questo, con il D.M. 22.11.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 284 del 4.12.2019, è stato ampliato l’elenco dei soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema STS, iscritti negli albi della professione sanitaria e in quello dei biologi. In particolare:

  • Logopedisti
  • Fisioterapisti
  • Podologi
  • Terapisti della neuro psicomotricità dell’età evolutiva tecnico della riabilitazione psichiatrica

L’obbligo dell’invio dei dati è solo per le ricevute emesse nei confronti delle persone fisiche, dunque chi non emette ricevute fiscali a persone fisiche (magari lavora solo per enti e strutture private) NON deve inviare nulla e potrebbe anche non accreditarsi nel sistema tessera sanitaria.

Per accreditarsi bisogna:

  1. Avere il numero di iscrizione al http://www.tsrm.org/ cioè l’albo delle professioni sanitarie à obbligatorio perché ci vuole il numero di iscrizione per procedere alla pratica
  2. Avere il tesserino sanitario non scaduto à viene richiesto il numero del tesserino sanitario
  3. Avere una pec attiva

Una volta effettuata la prima iscrizione, per Pec vi arriveranno le modalità di registrazione e così potrete entrare nel sito STS come operatori, dove si potrà dare delega di invio dei dati da parte di un intermediario abilitato, per l’invio dei dati al STS, oppure si potrà procedere personalmente al caricamento di ogni singola ricevuta emessa.

il paziente ha il diritto di opporsi, l’art. 3 del DM 31-7-2015 precisa appunto che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente la frase “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.

L’invio dei dati 2019 scade il 31.01.2020 quindi bisogna adoperarsi per l’iscrizione e quindi per avere la delega entro i termini di prescrizione dell’obbligo di invio.

Per il 2020 chi ha obbligo di invio dati al STS NON deve emettere fattura elettronica, questo per chi di voi è in contabilità ordinaria e non in regimi speciali quali il regime dei minimi o dei forfettari.

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