Dopo approvazione dell’UE per l’estensione ai forfettari dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’Italia non ha avuto i tempi tecnici per avviare l’obbligo dal 01.01.2022, è dato per certo dai commentatori che l’obbligo scatterà dal 01.07.2022 in quanto ci saranno altri aggiornamenti per quella data relativi alla fatturazione elettronica.
Con la riforma dell’irpef persone fisiche e con l’avvento dell’assegno unico aperto anche alle p.iva diventa opportuno rivalutare la convenienza del regime forfettario per chi ha un fatturato annuo non superiore ad euro 65.000,00 in quanto è ad oggi possibile:
- La cessione del credito per ristrutturazione à senza doverla portare in detrazione irpef (da cui sono esclusi i forfettari)
- Richiesta dell’assegno unico di famiglia che va a sostituire le detrazioni dei figli a carico (ad oggi i forfettari non ne potevano godere)
- Riconoscimento di un credito di imposta per acquisto di beni strumentali anche per i forfettari
NOVITA’ PER TUTTI:
OBBLIGO DI INVIO PREVENTIVO COMUNICAZIONE DI PRESTAZIONE OCCASIONALE Con decorrenza 21.12.2021 le prestazioni occasionali devono essere preventivamente comunicate all’ispettorato del Lavoro. Ad oggi si sono delineati i confini di tale obbligo. Tale obbligo vale solo per i committenti che svolgono attività d’impresa sono dunque esclusi i liberi professionisti e le associazioni senza p.iva. La comunicazione deve contenere:- dati del committente e del prestatore
- luogo della prestazione
- sintetica descrizione dell’attività
- data inizio e presumibile fine della prestazione
- ammontare del compenso se previamente stabilito
- se la prestazione va oltre la data fine prevista sarà necessaria una nuova comunicazione
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE
Dal 01.01.2022 nuova soglia al limite di utilizzo del contante per i pagamenti ad euro 999,99 si ricorda che vari pagamenti allo stesso fornitore che superino complessivamente la soglia di euro 999,99 appaiono come artificiosamente frazionati e sono considerati come utilizzo del contante sopra soglia. Il rischio è un accertamento per riciclaggio à gli istituti di credito devono inviare segnalazione in caso di ritiro da bancomat o sportello di importi superiori a questa cifra o importi frequenti.Tale limite non sussiste se parte delle transizioni è un istituto di credito – esempio: associazione raccoglie per un evento 1.200 euro di quote o di contributi liberali e li va a versare in banca.
FATTURAZIONE ELETTRONICA FT VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA
Dal 01.07.2022 le ft nei confronti di soggetti fuori Ue e Ue dovranno essere registrate e inviate elettronicamente, questo comporta l’obbligo di tempistiche più stringenti relativamente alla registrazione delle stesse:- ft vendita entro 12 giorni dal momento in cui nasce obbligo di fatturazione (cessione del bene o esecuzione/pagamento del servizio)
- ft acquisto entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione documento o effettuazione operazione
ATTENZIONE: i tempi dipendono dalla data di ricezione della ft non elettronica straniera, in mancanza di fattura (per esempio per acquisto fuori UE) i termini per l’autofattura sono di 12 giorni dall’acquisto.
REGISTRATORI TELEMATICI
DAL 2022 TUTTI I Registratori Telematici devono essere adeguati al tracciato telematico versione 7.0.PROFESSIONISTI SANITARI
Dal 01.01.2022 scatta obbligo di invio al sistema tessera sanitaria dei dati delle ricevute incassate entro 1 mese dall’incasso. Ad oggi non c’è ancora obbligo di fatturazione elettronica.Per chi utilizzasse programmi informatici con invio ft ai pazienti il bollo telematico non sarebbe utilizzabile in quanto non si tratta di fatture elettroniche, a gennaio 2018 con Provvedimento n 306346 del 29 dic 2017 l’agenzia delle entrate ha dato la possibilità di pagamento dei bolli telematici anche ai soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica alle seguenti condizioni: “I contribuenti che hanno scelto di pagare l’imposta di bollo in modo virtuale devono presentare una dichiarazione consuntiva contenente il numero degli atti e documenti emessi nell’anno solare precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello.
La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente online o tramite intermediario, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Il modello deve essere utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinunzia all’autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia”.