Lavoro temporaneo IMPS

Obbligo di invio preventivo comunicazione di prestazione occasionale – Circolare 2/2022

DISPONIBILE LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI ALL’INL

Il ministero del Lavoro ha emesso comunicazione dell’attivazione dal 28 marzo della procedura telematica per l’invio, da parte del committente, delle comunicazioni di prestazioni occasionali.
Il committente dovrà collegarsi tramite proprio spid al sito servizi.lavoro.gov.it , cliccare sull’icona “lavoro autonomo occasionale”, selezionare il profilo con cui si sta operando (rappresentante legale o imprenditore) e compilare il form per l’invio.

La comunicazione avvisa che fino al 30.04.2022 sarà possibile continuare ad inviare le comunicazioni via pec, dal 01.05.2022 sarà utilizzabile solo la piattaforma on line.

Per poter fare la comunicazione il rappresentante legale dell’associazione o dell’azienda dovrà essere munito oltre che dello Spid anche della firma digitale, per creare il profilo dell’attività e il collegamento come rappresentante legale. Ad oggi il link nel sito non c’è, si raccomandano comunque i gentili clienti che utilizzano prestatori occasionali di provare ad accedere a metà aprile al sito e registrarsi.

Di seguito si riporta comunicazione già inviata relativa all’adempimento in vigore dal 21.12.2021. Con decorrenza 21.12.2021 le prestazioni occasionali devono essere preventivamente comunicate all’ispettorato del Lavoro.

Ad oggi si sono delineati i confini di tale obbligo: tale obbligo vale solo per i committenti che svolgono attività d’impresa sono dunque esclusi:

  • I liberi professionisti
  • Le associazioni senza p.iva

La comunicazione deve contenere:

  • dati del committente e del prestatore
  • luogo della prestazione – sintetica descrizione dell’attività
  • data inizio e presumibile fine della prestazione
  • ammontare del compenso se previamente stabilito
  • se la prestazione va oltre la data fine prevista sarà necessaria una nuova comunicazione

Si sconsiglia di mandare un’unica prestazione che copra l’intero anno perché potrebbe essere assimilata a lavoro subordinato.

Si specifica che la prestazione occasionale di cui si parla è quella fatta da persona fisica senza p.iva con limite esenzione inps euro 5.000,00 e ritenuta fiscale del 20%.

Leggi qui la comunicazione dell’ispettorato nazionale del lavoro Nota-INL-DC-Giuridica-573-28032022-comunicazioni-lavoratori-occasionali