La presente a comunicare che con circolare n 9/e del 02.05.2024 l’Agenzia delle Entrate ha definito il nuovo scadenziario per le imposte così come da D.Lgs n. 08/01/2024.
Dall’anno 2024, le scadenze per il versamento delle imposte di soggetti titolari di partita iva, e non, avranno le stesse date: in particolare le scadenze per il saldo e il primo acconto saranno per tutti le seguenti
Dall’anno 2024, le scadenze per il versamento delle imposte di soggetti titolari di partita iva, e non, avranno le stesse date: in particolare le scadenze per il saldo e il primo acconto saranno per tutti le seguenti
1 luglio 2024
16 luglio 2024
20 agosto 2024
16 settembre 2024
16 luglio 2024
20 agosto 2024
16 settembre 2024
16 ottobre 2024
18 novembre 2024
16 dicembre 2024
18 novembre 2024
16 dicembre 2024
I contribuenti che dovranno versare le imposte potranno dunque decidere in quante rate versare i propri importi.
Rimane ferma per tutti la data del 30.11.2024 per il versamento dei secondi acconti.
Lo Studio cercherà di chiudere tutte le imposte per le date specificate, ma si avvisano sin d’ora i gentili Clienti che soprattutto le p.iva potranno essere rinviate alla scadenza del 31.07.2024. Gli interessi sono del 0,40% e le rate sono le stesse dal 20 agosto; riteniamo importante garantire qualità della prestazione, i software di compilazione dei modelli dichiarativi non sono ancora stati resi disponibili (a causa dei ritardi dell’ag. Entrate nell’invio degli indici Isa) e quindi purtroppo i tempi si allungano.
CRIPTOVALUTE
La legge di bilancio 2023 ha introdotto un rigo specifico nel quadro RW delle attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero.
Nel rigo vanno dichiarati i Bitcoin e le criptovalute possedute, sull’importo posseduto si paga un’imposta dello 0,20% con una franchigia di euro 2.000,00, mentre per le plusvalenze si paga un’imposta del 26%.
Tale rigo non va comunicato per chi lavora con piattaforme che trattengano già la ritenuta sul deposito; per le piattaforme, soprattutto straniere, che non trattengano tale imposta è consigliabile richiedere documentazione che attesti il valore detenuto al 31.12.2023. La normativa si è fatta specifica per queste attività: non vi è una franchigia minima per cui non sia dovuta la dichiarazione, quindi va dichiarato tutto, qualunque sia l’importo. In questa nuova “fattispecie reddituale” rientra QUALSIASI fenomeno riconducibile agli effetti della detenzione di cripto-attività: “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”
Ovvero:
1) Plusvalenze o proventi derivanti da cessioni a titolo oneroso (a titolo di esempio la vendita di Bitcoin per fiat)
2) Plusvalenze e proventi derivanti dalla permuta tra cripto-attività che non hanno eguali caratteristiche e funzioni (a titolo di esempio la vendita di Ethereum per l’acquisto di un NFT)
3) Proventi derivanti dalla detenzione (a titolo di esempio Airdrop, Faucet, proventi da Play to Earn, Earn vari).
Chiaramente lo Studio non può conoscere i Vostri investimenti, sarà quindi Vostra premura informarci del possesso di tali investimenti, così come conti correnti esteri, immobili e investimenti mobiliari fatti attraverso intermediari non italiani. Ad oggi lo Stato non è in grado di mappare gli investimenti in criptovalute, e difficilmente riuscirà nell’impresa a brevissimo, ma il focus su queste attività è molto forte. Una movimentazione di incasso proveniente dall’estero viene intercettata piuttosto velocemente, per cui, non dichiarare oggi un potenziale plusvalore, che potrebbe essere incassato domani, è molto rischioso.
La legge di bilancio 2023 ha introdotto un rigo specifico nel quadro RW delle attività finanziarie e immobiliari detenute all’estero.
Nel rigo vanno dichiarati i Bitcoin e le criptovalute possedute, sull’importo posseduto si paga un’imposta dello 0,20% con una franchigia di euro 2.000,00, mentre per le plusvalenze si paga un’imposta del 26%.
Tale rigo non va comunicato per chi lavora con piattaforme che trattengano già la ritenuta sul deposito; per le piattaforme, soprattutto straniere, che non trattengano tale imposta è consigliabile richiedere documentazione che attesti il valore detenuto al 31.12.2023. La normativa si è fatta specifica per queste attività: non vi è una franchigia minima per cui non sia dovuta la dichiarazione, quindi va dichiarato tutto, qualunque sia l’importo. In questa nuova “fattispecie reddituale” rientra QUALSIASI fenomeno riconducibile agli effetti della detenzione di cripto-attività: “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”
Ovvero:
1) Plusvalenze o proventi derivanti da cessioni a titolo oneroso (a titolo di esempio la vendita di Bitcoin per fiat)
2) Plusvalenze e proventi derivanti dalla permuta tra cripto-attività che non hanno eguali caratteristiche e funzioni (a titolo di esempio la vendita di Ethereum per l’acquisto di un NFT)
3) Proventi derivanti dalla detenzione (a titolo di esempio Airdrop, Faucet, proventi da Play to Earn, Earn vari).
Chiaramente lo Studio non può conoscere i Vostri investimenti, sarà quindi Vostra premura informarci del possesso di tali investimenti, così come conti correnti esteri, immobili e investimenti mobiliari fatti attraverso intermediari non italiani. Ad oggi lo Stato non è in grado di mappare gli investimenti in criptovalute, e difficilmente riuscirà nell’impresa a brevissimo, ma il focus su queste attività è molto forte. Una movimentazione di incasso proveniente dall’estero viene intercettata piuttosto velocemente, per cui, non dichiarare oggi un potenziale plusvalore, che potrebbe essere incassato domani, è molto rischioso.