Riammissione alle rateazioni Equitalia, domanda entro il prossimo 20 ottobre

Circolare 7/2016
Il 21 agosto 2016 è entrata in vigore la L. 160/2016, di conversione del D.L. 113/2016, recante – tra le altre – una serie di importanti novità per i soggetti decaduti da una precedente rateazione con l’agente della riscossione per il pagamento di debiti erariali e/o contributivi.

La novità è contenuta nell’articolo 13 bis, comma 1, del citato D.L. 113/2016; in base a tale disposizione “(…) il debitore decaduto alla data del 1° Luglio 2016 dal beneficio della rateazione (…) prevista dall’articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l’importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate (…)”.

Ci sono diversi aspetti da sottolineare:

⦁ In caso di accettazione della domanda si decadrà dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate (non 5) anche non consecutive;
⦁ La domanda di reintegro della rateazione blocca eventuali azioni di ipoteca fiscale o fermo amministrativo, le quali potranno essere fatte solo in caso di rifiuto della domanda;
⦁ In caso di accoglimento della domanda il limite massimo per cui non si necessita di documentazione a prova della richiesta è alzato da 50.000,00 a 60.000,00 euro, ma non si può accedere alla rateazione straordinaria in nessun caso, a meno che il precedente piano di rateazione non fosse già di 120 rate;
⦁ Il termine ultimo per presentare istanza è il 20 ottobre 2016;
⦁ Attenzione a verificare che ci si trovi nel caso di DECADENZA del beneficio avvenuta entro il 31 luglio 2016 e non oltre.

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Per ulteriori informazioni lo Studio è disponibile a chiarimenti.