Imposta di bollo di fatture elettroniche

Per i Clienti che emettono fattura elettronica è importante sapere che, dal 01.01.2019 l’Agenzia delle Entrate calcolerà, in base alle ft elettroniche ricevute, l’ammontare dei bolli da versare.

Nel formato elettronico ovviamente i bolli cartacei non sono apponibili, dunque la nuova modalità decisa dall’Ag.Entrate sarà la seguente:

al 20 del mese successivo ad ogni trimestre l’Agenzia comunicherà, all’interno del cassetto fiscale di ogni contribuente, il totale dei bolli dovuti per il trimestre, pagabili o con addebito diretto sul proprio conto corrente o tramite f24.

Ad oggi non si sa se questa comunicazione arriverà anche a noi intermediari per i clienti con delega.

Da sottolineare che la prassi spesso ci faceva sorvolare su certi obblighi di marca da bollo su importi superiori ad euro 77,47 se esclusi o esenti iva, ad esempio si ricordano le casistiche dove c’è obbligo di imposta di bollo a prescindere che in fattura ci siano anche importi imponibili iva:

  • operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5, del Dpr 633/1972);
  • operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies, del Dpr 633/1972);
  • operazioni escluse dalla base imponibile dell’Iva (articolo 15 Dpr 633/1972);
  • operazioni esenti da Iva (articolo 10, del Dpr 633/1972);
  • operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis, del Dpr 633/1972),
  • cessioni ad esportatori abituali e esportazioni indirette (articolo 8, lettera c), del Dpr 633/1972);
  • operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, della legge 244/2007 e articolo 27, commi 1-2, Dl 98/2011) e del regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014).

Le operazioni senza Iva esenti dall’imposta di bollo, sono invece le seguenti:

  • operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci (articolo 8, lettera a) e b), del Dpr 633/1972);
  • operazioni non imponibili relative a cessioni intracomunitarie di beni (articoli 41, 42 e 58, del Dl331/1993);
  • operazioni non imponibili soggette a reverse charge, all’articolo 17, comma 6, lettere a), a-bis) e a-ter), del Dpr 633/1972 (in quanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva, ancorché assolta dal cessionario, come chiarito dalla circolare delle Entrate 37/E/2006);
  • operazioni non imponibili relative a cessioni dei rottami (articolo 74, comma 7 e 8, del Dpr 633/1972);
  • servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del Dpr 633/1972);
  • fatture (comprese le note di variazione) che riguardano operazioni soggette ad Iva;
  • provvigioni degli intermediari di assicurazioni (esenti Iva articolo 10, comma 1, numeri 2) e 9), del Dpr 633/72), esenti da imposta di bollo in base all’articolo 16, della legge 1216/1961.

Quindi per coloro, anche minimi o forfetari che abbiano deciso di emettere fatture elettroniche, si raccomanda di non acquistare marche da bollo e null’altro, in quanto liquiderete l’imposta al 20 del mese successivo al trimestre.

Si ricorda inoltre che l’addebito al Cliente della marca da bollo, non è una previsione di legge, ma un’opzione che il fornitore, in accordo col Cliente può decidere di addebitare o meno, questo per dire che l’obbligo dell’imposta di Bollo ricade sempre sull’emittente la fattura, anche se non esposto nella fattura stessa.

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