Canone RAI in bolletta

Circolare 4/2016
Canone RAI 2016
in bolletta della luce: il 22 Dicembre 2015 il Senato ha approvato la Legge di Stabilità 2016 e il Canone RAI ordinario del nuovo importo di 100€ a partire dall’anno 2016, si pagherà in dieci rate mensili tra Gennaio e Ottobre, addebitate nella fattura della bolletta dell’energia elettrica.
Solo per l’anno 2016 il primo addebito avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1 Luglio 2016 e sarà comunque sempre indicato in bolletta con una distinta voce.
Il Canone RAI ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive e la detenzione dell’apparecchio televisivo si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.
Il canone di abbonamento RAI è in ogni caso dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’art 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 Maggio 1989, n.223 e non è più possibile la cessazione del Canone RAI per suggellamento del televisore.

PER COLORO I QUALI NON SIANO POSSESSORI DI APPARECCHIATURE TELEVISIVE
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, mediante il quale, esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, consapevole delle conseguenze anche penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, presenta alternativamente:

A) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica

B) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un ulteriore apparecchio televisivo rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento

C) una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale

D) una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa.
La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio espone a responsabilità penale in caso di mendacio (falsità o travisamento della verità) ed è valida per l’anno in cui è presentata e perde efficacia alla fine del suddetto periodo di validità; ne consegue che, se non viene reiterata, torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito nella fattura elettrica.

La dichiarazione è disponibile al seguente link:

Una volta firmata va inviata con Raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate S.A.T., Sportello Abbonamenti TV
Ufficio Torino 1
Casella postale 22
10121 Torino

ENTRO IL 16 MAGGIO PER L’ANNO 2016 ED ENTRO IL 31 GENNAIO 2017 PER IL 2017, A SEGUIRE SARÀ SEMPRE ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO.

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