Lo Studio si appresta alla campagna dichiarazioni 2019 redditi 2018.
Come ormai dal 2015 i contribuenti con lavoro dipendente possono trovare sui canali Fisco On Line il proprio 730 PRECOMPILATO. Per chi non avesse spese da scaricare sarebbe opportuno controllare il modello 730 e verificare semplicemente che i dati siano corretti.
Per coloro che invece preferiscono inviare il modello 730/2019 o Redditi persone fisiche con i dati in proprio possesso, sia perché hanno molte spese scaricabili, sia perché hanno più cud o ricevute di prestazioni occasionali, lo Studio prenderà appuntamento dal 23 APRILE 2019 telefonando la mattina dalle 09.30 alle 13.00 allo 0542011632 o per mail alla mail segreteria@studiokomel.it.
Quest’anno si ricorda che la scadenza per noi intermediari per l’invio delle dichiarazioni è fissata al 23 luglio 2019.
I rimborsi arriveranno in busta paga tra Agosto e Settembre.
Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, Modello 730/2019 e/o Modello Redditi 2019 relativi all’anno 2018, si precisa che i documenti di seguito elencati dovranno essere cortesemente consegnati allo Studio entro e non oltre le rispettive date:
> 8 GIUGNO 2019 PER CHI PRESENTA IL MODELLO 730/2017;
> 8 GIUGNO 2019 PER CHI PRESENTA IL MODELLO UNICO.
Quest’anno la data del pagamento IMU sarà sempre il 16.06.2019 mentre il saldo delle imposte sarà per tutti (p.iva e non) il 30.06.2019.
Si chiede cortesemente di rispettare le date indicate per la consegna dei documenti al fine di agevolare la compilazione delle dichiarazioni.
Nel caso in cui vi siano ritardi nella consegna della documentazione, lo Studio non garantisce l’elaborazione e la presentazione della dichiarazione nei termini stabiliti dalla legge.
Potranno presentare il modello 730 anche coloro che siano disoccupati al momento previsto per il conguaglio (luglio 2019) a condizione che nel corso del 2018 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati. In tal caso il rimborso sarà effettuato direttamente dall’amministrazione finanziaria, previa presentazione in Ag.Entrate della comunicazione del codice IBAN su cui ricevere l’eventuale rimborso.
ELENCO DEI DOCUMENTI:
- delega sottoscritta dal contribuente con allegato documento di riconoscimento in corso di validità (per chi utilizza 730 e voglia scaricare il 730 precompilato – non obbligatorio);
- copia della dichiarazione relativa all’anno precedente (solo se non elaborata dallo Studio);
- certificazione dei redditi di lavoro dipendente, di redditi assimilati al lavoro dipendente (redditi derivanti da contratti di collaborazione coordinata e continuativa) e di pensione (Mod. CUD);
Si fa presente che già dal 2013, nel rispetto del taglio alle spese pubbliche, l’INPS, in veste di sostituto d’imposta, NON INVIA PIÙ IL CUD IN FORMA CARTACEA presso il domicilio del contribuente, ma lo rende disponibile on line nella sezione “Servizi al cittadino” del sito internet dell’Istituto, alla quale si accede identificandosi tramite pin rilasciato dall’ente. I contribuenti che non sono ancora attrezzati per il canale telematico, possono comunque richiedere il Cud in formato cartaceo secondo le varie modalità illustrate dalla circolare INPS n. 32 del 26.02.2013 quali:
– direttamente presso gli sportelli front office delle sedi territoriali dell’Inps;
– utilizzando postazioni informatiche self – service poste nelle sedi territoriali dell’Inps;
– per mail (posta certificata o ordinaria)
– al Caf o Professionista abilitato;
– presso gli uffici postali;
– presso lo sportello mobile dell’Inps per utenti ultra85enni e pensionati residenti all’estero;
– al proprio domicilio in caso di dichiarata impossibilità di accesso.
– telefonando al numero verde 800.43.43.20 appositamente dedicato
Lo studio si rende disponibile ad attivare la procedura telematica di richiesta e stampa del CUD al costo di euro 6,00 IVA inclusa.
- certificazione dell’eventuale riscossione di compensi assoggettati a ritenute di acconto ed eventuale dichiarazione attestante la trattenuta del contributo previdenziale nelle misure di legge;
- atti di acquisto o di vendita di terreni o fabbricati stipulati nell’anno 2017 o nei primi mesi del 2018;
- per gli immobili concessi in locazione comunicare l’importo dei canoni percepiti nell’anno 2018;
- contratti di locazione stipulati nel 2017 e nel 2018 a regime “convenzionato”;
- modelli comprovanti il pagamento dell’IMU 2018 (bollettini postali e/o modelli F24);
- ricevute, fatture, tickets di esami e visite mediche, spese per medicinali (scontrini fiscali), acquisto di occhiali, lenti a contatto, liquido per lenti, spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione di persone portatrici di menomazioni funzionali, spese sostenute per l’acquisto di protesi sanitarie sostenute nel 2018;
- ricevute relative a spese veterinarie per animali domestici,
- rate di mutuo ipotecario prima casa pagate nel 2018;
- spese di intermediazione per l’acquisto della prima casa;
- spese funebri sostenute nel 2018;
- NOVITÀ -> pagamenti per il trasporto pubblico 2018;
- versamenti effettuati a fondi pensione;
- ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi;
- quietanze di versamento di assicurazioni sulla vita e/o infortuni;
- contributi a favore di istituzioni religiose, associazioni sportive dilettantistiche, popolazioni colpite da calamità, erogazioni liberali a favore di ONLUS ecc. sostenuti nel 2018;
- spese per addetti all’assistenza personale, sostenute nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana;
- contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti e baby sitter);
- tasse scolastiche per l’istruzione secondaria, universitaria, corsi di specializzazione post-laurea, master;
- ricevute delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e mense scolastiche, contributi versati agli istituti scolastici (più o meno “volontari”);
- ricevute o quietanze di versamento di spese per l’iscrizione di ragazzi di età compresa fra i 5 e 18 anni ad attività sportive dilettantistiche;
- contributi riscatto laurea per i familiari a carico;
- assegni corrisposti al coniuge, con indicazione del relativo codice fiscale, a seguito di separazione legale o divorzio, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
- eventuali ricevute di versamento d’imposta a titolo di acconto relative all’anno 2018 (solo nel caso in cui non siano già state consegnate allo Studio);
- Ristrutturazione – Detrazioni – 50%: fatture pagate nel 2018 e relativi bonifici bancari o postali, eventuale comunicazione al Centro Operativo di Pescara con ricevuta della relativa raccomandata. Si rammenta che tale adempimento non è più dovuto a far data dal 14 maggio 2011, per cui per i lavori effettuati a partire da tale data sono necessari i dati catastali identificativi dell’immobile su cui è intervenuta la ristrutturazione. Per i lavori condominiali è necessaria apposita dichiarazione dell’Amministratore di condominio;
- fatture e bonifici relativi all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A + (A per i forni) acquistati nel 2018 e finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati;
- documentazione inerente la detrazione del 55% o 65%: asseverazione del tecnico, certificazione conformità infissi, fatture, bonifici e ricevute di invio della comunicazione all’ENEA;
- documenti relativo all’acquisto della seconda casa destinata alla locazione;
- bollettini comprovanti il pagamento della Bonifica Renana, Consorzio Romagna Occidentale e/o altri canoni gravanti sugli immobili pagati nel 2018;
- contributi associativi versati alle Società di Mutuo Soccorso;
- contributi versati a Partiti Politici;
- affitti pagati nel 2018 su contratti per abitazione principale da contribuenti che si trovano nei seguenti casi: a) hanno stipulato o rinnovato il contratto in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998 n. 431); b) hanno stipulato e/o rinnovato contratti c.d. convenzionali (legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3 e art. 4 commi2 e 3); c) hanno tra i 20 e i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione agevolata (legge 9 dicembre 1998 n. 431); d) affitti pagati nel 2018 da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro;
- documentazione relativa alla detenzione di investimenti e/o attività finanziarie estere di qualsiasi importo (il limite degli euro 10.000 è valido dall’anno 2015 solo per i conti correnti e i depositi bancari) attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera (es. attività finanziarie, immobili, beni mobili suscettibili di utilizzazione economica).
Invitiamo inoltre i signori Clienti a fornirci le seguenti informazioni:
- variazioni di stato civile e/o di residenza avvenute nel 2017 e 2018;
- dati anagrafici e codice fiscale dei figli (anche se non a carico);
- situazione dei familiari a carico, percentuale di detrazione attribuita al coniuge, percentuale di detrazione spettante in caso di affidamento figli.
Per coloro che desiderano anche l’assistenza per gli adempimenti IMU è necessario presentare copia della denuncia IMU e dei conteggi effettuati per l’anno 2018 (solo se non elaborati dallo Studio).