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Nuova normativa Locazioni Brevi

Con la c.d. “Manovra correttiva” sono state introdotte specifiche disposizioni riguardanti le “locazioni brevi”.

Innanzitutto per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.

Al fine di definire meglio tale concetto è previsto che il MEF potrà individuare i criteri in base ai quali l’attività di locazione in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, “avuto riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”.

I contratti in esame possono essere stipulati:

  • direttamente dal privato persona fisica;
  • tramite soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare;
  • tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

I redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall’1.6.2017, in caso di opzione per la cedolare secca, sono assoggettati all’aliquota del 21%.

Quanto sopra è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi aventi le caratteristiche sopra illustrate.

Merita altresì evidenziare che sono stati introdotti specifici adempimenti a carico degli intermediari immobiliari / soggetti che gestiscono detti portali telematici, prevedendo:

  • l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati dei contratti di locazione breve entro il 6 dell’anno successivo a quello a cui gli stessi si riferiscono;
  • l’obbligo di operare una ritenuta alla fonte del 21% qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai suddetti contratti. Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per la cedolare secca la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Infine è stato disposto che il soggetto che incassa i canoni / corrispettivi o interviene nel pagamento degli stessi è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno, nonché di ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

L’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento ha individuato le modalità con le quali i soggetti esercenti l’attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono i predetti portali telematici sono tenuti a:

  • comunicare i dati relativi ai contratti in esame;
  • versare la ritenuta del 21% operata.

 Le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dall’1.6.2017.

Comunicazione dei dati dei contratti

Come sopra evidenziato, entro il 30.6 dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto, sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi ai contratti di locazione breve sia gli intermediari immobiliari che i gestori di portali telematici che intervengono nella conclusione del contratto.

Nel citato Provvedimento è specificato che:

  • la comunicazione all’Agenzia deve contenere i seguenti dati:
    • nome / cognome / codice fiscale del locatore;
    • durata del contratto;
    • importo del corrispettivo lordo;
    • indirizzo dell’immobile.

Se il medesimo locatore stipula più contratti relativi allo stesso immobile, la comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata;

  • l’invio dei dati va effettuato utilizzando i servizi che saranno messi a disposizione dall’Agenzia nel rispetto delle specifiche tecniche che la stessa provvederà ad emanare.

Effettuazione e versamento della ritenuta

Come sopra specificato, qualora l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico intervenga nel pagamento ovvero incassi i corrispettivi della locazione breve, lo stesso è tenuto ad operare la ritenuta alla fonte / a titolo di acconto del 21% all’atto del pagamento al beneficiario.

In merito preme evidenziare che la ritenuta operata è considerata a titolo d’acconto nel caso in cui il contribuente beneficiario non scelga di optare per la cedolare secca nel mod. 730 / REDDITI PF.

La ritenuta va versata tramite il mod. F4 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata.

A tal fine è stato istituito l’apposito codice tributo “1919”, da esporre nella Sezione “Erario”, con l’indicazione del mese / anno cui si riferisce la ritenuta (così, ad esempio, con riferimento alle ritenute operate a luglio da versare entro il 21.8 va riportato “0007”“2017”).

L’effettuazione della ritenuta e il relativo versamento vanno certificati e dichiarati con la presentazione della Certificazione Unica / mod. 770.
La presentazione della CU esonera i soggetti in esame dall’obbligo di invio all’Agenzia dei dati relativi agli stessi contratti.

Per ulteriori informazioni lo Studio è disponibile a chiarimenti.

Cordiali saluti

                                                            dott.ssa Caterina Komel

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